Il Farmaco generico ed il Farmaco Biotech
Il Biotech generico
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L' opinione di Fabio Marazzi

Premessa
Farmaco e Prodotto Biotech
 
Conclusioni

Premessa 

Dal 2006, quasi 200 brevetti, che corrispondono a circa $36 miliardi di vendite di prodotti farmaceutici, scadranno.   

Per quanto riguarda i farmaci tradizionali, una società produttrice di farmaci generici, fa richiesta per una domanda di nuovo farmaco (Abbreviated New Drug Application – ANDA), presso la FDA; l’iter d’approvazione richiede dai due ai cinque anni ed uno dei requisiti è che il farmaco generico sia bioequivalente al farmaco brevettato originale.

La definizione di bioequivalente comporta che il farmaco generico e quello originale debbano avere lo stesso ammontare d’ingrediente attivo nel sangue del paziente, per un tempo determinato.

Mentre questa definizione è accettabile per molti farmaci tradizionali, per quanto concerne i prodotti biotecnologici non è facile da applicare, poiché sono sogetti a minori modificazioni, non sono facilmente identificabili.

Lievi differenze nel pH, nell’efficienza ionica o la temperatura delle condizioni utilizzate per produrre un farmaco biotecnologico possono dare luogo a prodotti inattivi o prodotti con attività non volute.

Sia la FDA che l’Istituto Sanitario del Canada stanno lavorando su una nuova disciplina relativa a farmaci biotecnologici generici.

I produttori di farmaci generici che non intendono attendere sino alla scadenza del brevetto, hanno l’opzione di provare che un brevetto esistente è invalido e la società che riesca con successo ad impugnare un brevetto ha sei mesi di tempo prima che altri possano entrare in competizione con la stessa.

Una strategia, innovativa, è quella di cercare un accordo con le società titolari del brevetto anziché litigare sullo stesso.

Vi sono peraltro alcune soluzioni affinché le società farmaceutiche possano prolungare i benefici derivanti da prodotti per i quali il brevetto stia scadendo.

Nuove forme di farmaci con minori effetti collaterali o con effetti alterati, possono essere soggetti a brevetto. 

 

Gennaio 2001: Giudice del distretto del Massachusetts: Amgen contro Transkarrryotic Therapies: eritropoietina (EPO): 

“The industry had been immune to generic competition because of the speciality involved in manufacturing biotech products. Amgen wins shows if you have discovered a novel protein and you know the sequence, and you have the recipe for making the drug, then it’s yours” 

Ma, come vedremo, la battaglia è ben lungi dall’essere terminata e la posizione della Transkaryotic rappresenta il nuovo approccio delle società che si occupano di biotech generico e che creano sempre più pressione sulla FDA affinché le regole cambino.

Tuttavia le società biotech sostengono che i loro processi non possono essere copiati, nemmeno allo scadere del brevetto; di contro, i produttori di farmaci generici sono pronti a produrre versioni di farmaci, quali il Claritin, non appena si approssima il momento della scadenza del brevetto.

Negli ultimi anni si è assistito ad un interesse notevole relativamente al settore dei prodotti biotecnologici, ancor più oggi allorché stanno per scadere brevetti relativi a molti prodotti biotecnologici particolarmente noti e conseguentemente si è creato un movimento di opinione che richiede possa esservi una versione generica degli stessi prodotti. 

L’obiettivo è quello di fornire al consumatore versioni più economiche di prodotti biotecnologici utili e la via per raggiungere questo risultato è concedere ai produttori di realizzare questi beni con costi minori di sviluppo, soprattutto attraverso una minimizzazione della fase di test sull’uomo.

Alla domanda su come si possa ottenere un prodotto generico biotecnologico, ad oggi non vi è una risposta chiara, ed in particolare non esiste alcun procedimento, né in europa né negli Stati Uniti, che possa autorizzare una versione generica di un prodotto biotecnologico, già licenziato e disciplinato secondo quanto previsto dal “Public Health Service (PHS) Act” e pertanto, come si vedrà meglio in seguito, la FDA non ha alcuna possibilità di approvare un prodotto biotecnologico con le stesse modalità che si applicano al farmaco generico, ossia attraverso un processo di sviluppo abbreviato e meno costoso che richiede semplicemente la dimostrazione che l’elemento farmaceutico attivo sia equivalente a quello del farmaco innovatore e che sussista bioequivalenza sulla base della farmacocinesi

E’ probabile che la FDA riceva sempre più pressioni affinché sia definito un processo attraverso il quale si possano autorizzare versioni generiche (senza tutela brevettuale) di prodotti biotecnologici. 

Storicamente ai prodotti farmaceutici e quelli biotecnologici si è applicata una differente disciplina, basata su accurati presupposti scientifici, di tutela della proprietà intellettuale e della salute pubblica.

La disciplina applicabile ai prodotti biotecnologici si differenzia da quella dei prodotti farmaceutici in considerazione del ruolo maggiormente critico rivestito da prodotti biotecnologici nella prevenzione e trattamento delle patologie. 

L’attuale regolamentazione statunitense non permette di approvare versioni generiche di farmaci biotecnologici; tuttavia gli sviluppi degli ultimi anni, nel contesto di ben noti prodotti biotecnologici, hanno creato preoccupazione nell’industria sul fatto che vi sia in atto una tendenza verso un sistema di regolamentazione che favorisca l’approvazione di prodotti biotecnologici che siano simili, ma non identici, a prodotti già in commercio.  

La preoccupazione nasce in conseguenza degli sforzi che la FDA sta compiendo al fine di creare uniformità nella regolamentazione di farmaci e prodotti biotecnologici; nonostante le tendenze “burocratiche” in essere, la scienza, le modalità di produzione e la legislazione esistente, non danno credito alle tesi di chi ritenga che il prodotto biotecnologico debba essere disciplinato allo stesso modo del farmaco, né al fatto che debba essere soggetto alla concorrenza “generica” del farmaco.

La ragione dei vari dibattiti attorno ai prodotti biotecnologici può essere rinvenuta dalla tradizionale dicotomia tra farmaci e prodotti biotecnologici.

Farmaco e Prodotto Biotech  

Negli Stati Uniti il termine farmaco significa:

a)   prodotto riconosciuto nella Farmacopea ufficiale degli Stati Uniti, nella Farmacopea Omeopatica ufficiale degli Stati Uniti o nel formulario ufficiale nazionale od in qualsiasi supplemento a questi documenti;

b)   prodotti destinati all’uso nella diagnostica, nella cura, nell’alleviamento, nel trattamento o nella prevenzione di patologie, sull’uomo o su animali;

c)   prodotti diversi dal cibo che mirano ad avere effetto sulla struttura o sulle funzioni del corpo umano o di animali;

d)   prodotti destinati all’uso quali componenti di altri prodotti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).  

Il termine biologico, significa “un virus, siero terapeutico, tossina, antitossina, vaccino, sangue, elemento o derivato dal sangue, prodotto allergenico … applicabile per la prevenzione, trattamento o cura di malattie o lesioni sull’uomo”.

I prodotti biotecnologici sono spesso derivati da organismi viventi, a differenza dei farmaci che sono spesso, se non sempre, a base di componenti chimici; in altri termini, i prodotti biotecnologici possono essere descritti come derivati da cellule e fluidi umani.

In alcune circostanze i prodotti che sono biotecnologici possono anche essere considerati farmaci o dispositivi medici (“medical devices”) cosi’come definiti dalla FDA nel Federal, Food, Drug and Cosmetic Act.

In ogni caso i prodotti biotecnologici possono essere considerati farmaci per certe finalità, quali l’applicazione, ma non per altri, quali, prima della commercializzazione, i requisiti formali necessari per l’approvazione di un nuovo farmaco attraverso la procedura denominata NDA (“New Drug Approval”), la concessione dell’esclusività di mercato o l’idoneità a procedure abbreviate che sono disponibili per i farmaci.  

Negli USA la normativa federale sui prodotti biotecnologici è entrata in vigore prima di quella sui farmaci.

I vaccini sono stati disciplinati dal Congresso nel 1813 e il Biological Act è entrato in vigore nel 1902, quattro anni prima del Federal Food and Drug Act, del 1906.

Il Biological Act richiedeva una approvazione pre-marketing della unità manifatturiera di produzione per tutti i prodotti biotecnologici, laddove il Federal Food and Drug Act era stato specificatamente redatto per i farmaci e non menzionava i prodotti biotecnologici né faceva riferimento alcuno al Biological Act.

Dal 1944 al 1997 i produttori di prodotti biotecnologici, a differenza di quanto avveniva per i farmaci, erano obbligati a richiedere ed ottenere due licenze - una per l’unità di produzione (ELA= Establishment License Application) ed un’altra per la produzione in sé (PLA= Product License Application).

Oggi le due licenze sono state accorpate nella BLA (Biologies License Application); mentre i nuovi farmaci sono approvati in base ai meccanismi disciplinati ai paragrafi 505 (b) 1 e 505(b) 2 della FDCA, in conformità alla quale coloro che fanno domanda per un nuovo farmaco devono fare istanza per una NDA (New Drug Approval) presso la FDA. 

La disciplina dei prodotti biotecnologici rimane anche fisicamente distinta dalla disciplina dei farmaci; oggi il CBER (Center for Biologics Evaluation and Research) è sotto la competenza degli Istituti Nazionali di Sanità (National Institutes of Health) e totalmente separato dal CDER (Center for Drug Evaluation and Research).  

Nel 1991 la FDA ha adottato un “intercenter agreement” che ha determinato e definito la giurisdizione tra CDER E CBER. 

Vi è una certa confusione tra ciò che è farmaceutico e ciò che è biotecnologico, talora è la tecnica di produzione che è decisiva nel decidere la classificazione;  ad esempio i prodotti polinucleotidi, inclusi i prodotti complementari a sequenze di RNA o DNA, sono disciplinati come farmaci se sono sintetizzati chimicamente, ma come prodotti biotecnologici se sono derivati da fonti naturali.

Tuttavia, in certi casi anche il processo di produzione diventa irrilevante; ormoni e antibiotici sono disciplinati quali farmaci a prescindere dalla loro struttura molecolare o dal metodo di sintesi, mentre i prodotti allergenici sono classificati quali biotecnologici, a prescindere dalla struttura molecolare o dal metodo di sintesi. 

Problemi peculiari pongono i prodotti composti, che contengono sia un farmaco che un prodotto biotecnologico; sono disciplinati principalmente in base al parere reso dalla FDA su quale siano le modalità principali di azione; perciò se la componente biotecnologica aumenta l’efficacia o riduce la tossicità della componente farmacologica, il prodotto verrà classificato come farmaco; d’altro canto se la componente farmacologica aumenta l’efficacia o riduce la tossicità della componente biotecnologica, il prodotto verrà classificato come biotecnologico.  

In ogni caso la FDA, per l’approvazione di un nuovo prodotto, richiede che lo stesso, consistendo di due ingredienti attivi, debba dimostrare sicurezza ed efficacia per ognuno dei suoi elementi.

Inoltre la FDA deve ancora sviluppare linee guida che disciplinino i prodotti che comportino un processo di fabbricazione biotecnologico.

In conseguenza delle difficoltà nel determinare la giurisdizione in base a presupposti giuridici, è opinione generalmente condivisa che la gran parte dei prodotti venga identificata in base alle caratteristiche e specifiche ed ai processi di fabbricazione; infatti la decisione  della FDA di disciplinare un prodotto come farmaco o biotecnologico è perlopiù una questione di precedenti storici e di convenienza amministrativa, basata perlopiù sul modo col quale la FDA ritiene che la salute pubblica sia meglio protetta.

La confusione nel sistema causa conseguenze quali lo scoraggiare i finanziatori dal portare prodotti derivati dai tessuti, di prima generazione, sul mercato al fine di ottenere lo status di prodotto riconosciuto quale biotecnologico per la seconda generazione del prodotto ricombinante.

In questo caso la maggior protezione accordata ai prodotti biotecnologici è dovuta al procedimento obbligatorio da seguire per l’approvazione di farmaci generici al quale i farmaci sono soggetti in base al Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act del 1984 (Hatch-Woxman Act).  

Quando il congresso nel 1984 ha emesso lo Hatch–Woxman Act ha esplicitamente incluso i prodotti biotecnologici nella disciplina relativa alala reintegrazione del termine brevettuale e li ha esclusi dalla nuova disciplina abbreviata per i farmaci (ANDA= Abbreviated New Drug Application), applicabile ai farmaci generici.  

Il Rapporto “Reinventing Drug and Medical Devices Regulation” redatto sotto la Presidenza Clinton, nel 1995, ha avuto come effetto che la FDA abbia armonizzato la propria disciplina relativa ai farmaci biotech che si qualifichino come “well-characterized” rendendo uniformi molti dei requisiti previsti dal CDER e dal CBER.

I prodotti biotecnologici ben caratterizzati “well characterized” sono quelli la cui identità, purezza, efficacia e quantità possa essere determinata e controllata.

Sebbene la FDA abbia esentato certe categorie di prodotti che erano tradizionalmente classificati come biotecnologici, dalla necessità del doppio requisito PLA/ELA ed abbia semplificato la procedura relativa a modifiche successive all’approvazione, per prodotti biotecnologici, tuttavia non ha riconosciuto i diritti che spettano ai produttori di farmaci generici, a chiunque produca prodotti biotecnologici “follow-on”.

Il Presidente Clinton ha successivamente firmato il “Food and Drug Modernization Act (FDAMA)” il 21 Novembre 1997, col quale, tra l’altro, sono state apportate modifiche al “Federal Food, Drug and Cosmetic Act”, ed è stato eliminato il sistema delle due licenze a favore di una domanda unica di licenza biotecnologica (Biologies License Application = BLA) che disciplina sia il prodotto che l’unità produttiva.

La sezione 123 richiede inoltre che la FDA adotti misure finalizzate a rendere omogenee le procedure richieste per ottenere una BLA e quella relativa a prodotti per i quali venga domandata una NDA, cosi’ da minimizzare le differenze nel processo di esame ed approvazione relativamente a prodotti farmaceutici e biotecnologici. 

Il Protocollo di Comparabilità (“Comparability protocol”) fa si’ che i produttori di farmaci e di prodotti biotecnologici possano ridurre i tempi richiesti dalla FDA per autorizzare l’implementazione di una modifica della fabbricazione e riduce la quantità di requisiti di informazione che incombono sulla FDA e sull’industria.

I “comparability protocols” più usati sono quelli che permettono modifiche al processo di fabbricazione, senza la necessità di svolgere ulteriori studi clinici per dimostrarne la sicurezza e l’efficienza.

La FDA ha emanato le weguenti linee guida:

FDA Guidance Concerning Demonstration Comparability of Human Biological Products - Apr. 1996

FDA Guidance for industry: Changes to an Approval Application for Specified Biotechnology and Specified  Synthetic Biological Products.

 L’uso dei “comparability protocols” sta crescendo ed aumenterà sempre più in considerazione dell’evoluzione del processo di fabbricazione e dell’affermarsi di una globalizzazione nella produzione.

Inoltre, allorché i prodotti biotecnologici arrivano alla scadenza del brevetto, si presume che i fabbricanti di prodotti “follow-on” tenteranno di determinare nuovi e differenti protocolli per determinare la comparabilità. 

Sebbene la normativa della FDA del 1997 relativa alle modifiche nella fabbricazione si occupi solo degli studi di comparabilità per modifiche fatte da una “innovator company” al proprio prodotto, le modifiche in Europa sono più problematiche in quanto non tengono conto di questa distinzione.

Storicamente l’Europa non ha creato alcuna distinzione tra farmaco e prodotto biotecnologico che invece gli USA hanno ritenuto essenziale al fine di proteggere la salute pubblica.

Il Comitato per la Proprietà del Prodotto Medicinale, CPMCP (Committee for Proprietary Medicinal Product) ha recentemente pubblicato un progetto guida (25/5/2000) che riguarda la comparabilità di prodotti “multi-source” che dovrebbe applicarsi anche ai prodotti biotecnologici “follow- on”.

La guida rileva che la comparazione basata su test e caratterizzazione della sostanza farmacologica o del farmaco non è sufficiente a determinare tutti gli aspetti pertinenti alla valutazione della qualità, sicurezza ed efficacia per una proteina biotecnologica derivata. Inoltre la guida raccomanda l’adozione di appropriati studi pre-clinici e clinici che tengano in considerazione il comportamento in vivo, il grado dell’esperienza clinica per un dato farmaco ed ogni relazione esistente tra effetti collaterali noti e caratteristiche molecolari.

La guida conclude riconoscendo che i protocolli di comparabilità attualmente disponibili non sono adeguati nell’accertare in maniera definitiva le caratteristiche critiche del prodotto. 

Una delle soluzioni prese in considerazione per implementare una procedura breve di approvazione di prodotto biotecnologico “follow-on”, senza dovere fare ricorso alla BLA (Biological License Application), è stata quella che ipotizza di estendere l’uso del procedimento previsto al paragrafo 505(b) 2.

Il  505 (b) 2 (“procedure for non identical protein products”) è un meccanismo che permette la presentazione di domande di autorizzazione relative ad un secondo prodotto che non sia analiticamente equivalente al primo e che si fonda, in parte, su informazioni non direttamente ottenute da esperimenti condotti dal richiedente, ma piuttosto originanti dal farmaco approvato dal primo inventore e sulla letteratura pubblicata; le informazioni debbono essere esaustive dal punto di vista delle informazioni concernenti la sicurezza e l’efficacia, pur basandosi su studi non condotti dal richiedente.

E’ permessa una richiesta NDA basata su pubblicazioni, o su elementi e fatti della FDA concernenti la sicurezza e la efficacia per un medicinale approvato e permette che il richiedente faccia riferimento ad una NDA di una “innovator company” senza il permesso della società. 

Sebbene questo processo renda più efficiente il tempo di sviluppo ed in molti casi i costi connessi, molti uomini di industria ritengono che questo meccanismo difficilmente si possa dimostrare utile ed in particolare per quanto concerne il prodotto biotecnologico è improbabile che allo stesso possano applicarsi gli stessi criteri del farmaco generico. 

Conclusioni 

La prima differenza di disciplina tra farmaci e biotecnologici è che non esiste una procedura abbreviata per l’approvazione di prodotti biotecnologici.

Una successiva domanda d’approvazione deve dimostrare la stessa sicurezza ed efficacia della prima.

Inoltre uno dei più grandi problemi scientifici che stanno alla base del dibattito, riguarda la definizione di differenze ammissibili che possano esistere tra il prodotto biotecnologico “originario/innovatore” e il “follow-on”.

Per definizione, un farmaco generico ha lo stesso componente attivo del farmaco originario/innovatore e laddove farmaci generici possono essere prodotti, in maniera relativamente semplice con componenti farmaceutiche attive identiche a quelle del farmaco originario/innovatore, tutto ciò è quasi impossibile per la gran parte dei prodotti biotecnologici.

Per esempio, molti prodotti biotecnologici sono glicoproteine che dimostrano un’intrinseca microeterogenità tale che una stretta identità chimica tra il prodotto innovatore ed il “follow-on” può essere raggiunta molto raramente.

La complessità biochimica dei prodotti biotecnologici e la rilevanza delle condizioni di isolamento o di produzione relative al prodotto finale, sono in parte i presupposti che hanno dato vita alla posizione del CBER secondo la quale il processo di fabbricazione definisce sostanzialmente il prodotto biotecnologico.

Secondo quest’impostazione anche piccole differenze nei dettagli di fabbricazione possano causare differenze sostanziali, quali la potenza, l’efficacia clinica e/o la sicurezza del prodotto finale.

A complicare questa concezione, vi è in ogni modo il riconoscimento che due versioni di un prodotto biotecnologico possono presentare differenze biochimiche sostanziali dimostrabili ma essere tuttavia farmaceuticamente equivalenti.

E’ principio riconosciuto che la similarità biochimica o la comparabilità, e l’equivalenza farmaceutica sono concetti più appropriati per i farmaci biotecnologici di quanto lo sia il concetto di stretta identità applicato ai farmaci generici.

Una possibile soluzione al dibattito sui prodotti biotecnologici generici è lo sviluppo di un ordinato  approccio alla regolamentazione della questione.

Ad un estremo, un produttore di “follow-on” deve essere in grado di presentare evidenza sufficientemente convincente che, senza la necessità di far ricorso a test comparativi pre-clinici ed a test sull’uomo, le differenze biochimiche tra il prodotto “follow-on” ed il prodotto innovatore sono irrilevanti per quanto concerna la bioattività, la farmacocinesi, i profili degli effetti collaterali, i profili di impurità.

In tal caso il farmaco biotecnologico potrebbe essere classificato come “well-characterized” e i test sull’uomo, probabilmente, potrebbero essere evitati cosi’ come avviene per i farmaci generici, o, quantomeno, limitati a studi modesti di conferma.

Non è inconcepibile che una versione generica” dell’insulina, possa cosi’ essere prodotta.

All’altro estremo, non si può ragionevolmente presupporre che un farmaco biotecnologico possa essere valutato quanto alla comparabilità dell’efficacia e della sicurezza, senza un’attenta sperimentazione sull’uomo 

Ciò nonostante le recenti posizioni della FDA sulla bioequivalenza suggeriscono che si sia all’inizio di un processo di apparente rilassamento per quanto concerne gli standard scientifici del farmaco; tuttavia la scienza dei farmaci a piccole molecole e dei prodotti biotecnologici è molto differente e niente di meno dei test clinici può dimostrare adeguatamente la sicurezza ed efficacia di un prodotto biotecnologico, sia che si tratti del primo prodotto o di uno approvato successivamente.

 

Fabio Marazzi

Fabio Marazzi è socio fondatore della Marazzi, Roncoli, Zotti & Partners, società di consulenza con sede in Bergamo, Milano, Roma, Londra e Los Angeles.
Specializzato in diritto del commercio europeo ed in contrattualistica d’impresa, con particolare attenzione alle tecnologie in genere, ed in particolare alle telecomunicazioni ed alle biotecnologie.
Autore di interventi perlopiù su pubblicazioni straniere. Unico coautore proveniente dall’Italia, per la guida edita dalla International Chamber of Commerce, in Parigi, “Business Law in China”, coautore della pubblicazione “International Distribution Law”, edita nel maggio 2001 da Transnational Publisher Inc., New York.
Componente del comitato di scienza, tecnologia e bioetica  dell’American Bar Association; responsabile per l’Italia della redazione del Code of Conduct – Privacy and Data transfer in Europe, nel gruppo di lavoro costituito dall’Internazional Commerce Exchange, su incarico della Commissione Europea; unico rappresentante italiano al gruppo di lavoro costituito Y2  Lex Milleniae dal Center for International Legal Studies di Vienna
Relatore in diversi convegni, a livello internazionale e nazionale.
Fabio Marazzi è componente oltre che della già citata American Bar Association, dell’International Bar Association (Londra), della Union International des Avocats (Parigi), per la quale è vicepresidente della commissione vendite internazionali, della American Society of International Law e della American Trial Lawyers Association.
Laureato in giurisprudenza con specializzazione in diritto privato internazionale, presso la Università Cattolica del S.Cuore di Milano, ha frequentato corsi  di specializzazione in Brussels e ad Harvard, in diritto internazionale ed ha ottenuto un Post graduate degree,  LL.M. in European Union Law, presso la  Leicester University

Marazzi, Roncoli, Zotti & Partners, è socia di Assolombarda, Assoconsult, International Chamber of Commerce (ICC); World Economic Forum; National Association of Broadcaster (NAB – U.S.A.); Biotechnological Industry Organization (BIO); American Chamber of Commerce; Camera di Commercio Italo-Cinese; Camera di Commercio Anglo-Francese in Londra; EASD European Association of Securities Dealer, associazione per la consulenza alle imprese che si vogliano quotare al Nasdaq Europe.

 Gardacuore
questa pagina e' stata aggiornata giovedì 05 gennaio 2006
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